Art. 15.
(Entità e riparto dei fondi perequativi in favore dei comuni e delle province).

      1. Nel bilancio dello Stato sono istituiti due fondi perequativi, uno in favore dei comuni diversi da quelli indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera b), l'altro in favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni amministrative attualmente svolte.
      2. Per i comuni l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari all'importo dei trasferimenti attuali in favore dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, sia di parte corrente che di conto capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3. Affluisce altresì al fondo perequativo la compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ivi compresa la sua variazione annuale.
      3. Per le province l'importo del fondo perequativo è fissato inizialmente in misura pari alla somma di tutti i trasferimenti attuali in favore delle province, esclusi i contributi di cui all'articolo 4, comma 3.
      4. Per le province e per i comuni la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, è effettuata in base a:

          a) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi e delle entrate propri di applicazione generale;

          b) uno schema di perequazione della capacità fiscale.

      5. La spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uni

 

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forme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, e alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è stabilito con tecniche statistiche utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, comprendendo anche la spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata. La standardizzazione della spesa per i comuni deve incorporare gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 3.
      6. Per i comuni le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 2, escluse le lettere b) e h), valutati in base ad aliquota standard, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi comunali, opportunamente standardizzati. Per le province le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dal gettito dei tributi di cui all'articolo 12, comma 3, compreso il gettito dell'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, valutati in base ad aliquota standard, e dalle entrate per tariffe e proventi dei servizi provinciali, opportunamente standardizzati. Una quota non inferiore al 90 per cento delle entrate standardizzate di ciascun ente è portata in deduzione dalla spesa standardizzata dello stesso ente per il computo dell'indicatore di fabbisogno individuale.
      7. Una quota non superiore al 30 per cento della quota del fondo perequativo spettante a ciascun ente è destinata alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di opere pubbliche, in coerenza con la programmazione regionale di settore.
      8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e previa intesa in sede di Consiglio delle autonomie locali, ove istituito,
 

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possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui al comma 6, nonché a stime autonome del fabbisogno di infrastrutture; in tale caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.